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Strisce blu

 

Sono nulle le multe per le auto che parcheggiano nelle strisce blu se vicino non vi sono parcheggi liberi (ovverosia con “strisce bianche”). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (S.U.  n. 116/2007) in una pronuncia, in cui respinge il ricorso del Comune di Quartu Sant'Elena (Sardegna) contro una sentenza del giudice di pace di Cagliari.

La Corte precisa, con la decisione, l'obbligo dei comuni di realizzare parcheggi liberi accanto alle aree a pagamento. Le sezioni unite civili della Cassazione, sottolineano che nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. Ad avviso delle sezioni unite al giudice di pace è inoltre consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all' istituzione di posteggi a pagamento.

Più precisamente la Corte ha chiarito che «qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta».

Un obbligo che, invece, non sussiste «per le zone definite ad area pedonale e ’zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall’art. 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico».

Detto questo, la Suprema Corte, venendo al caso in questione, rileva che legittimamente il Giudice di pace ha annullato le contravvenzioni inflitte all’automobilista dai vigili del comune perchè «solo l’ordinanza del 6 giugno del 1994 aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall’area riguardante le contestate violazioni».

Dunque, dice la Cassazione nel respingere il ricorso del comune di Quartu S.E., il giudice di merito «non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero».

In definitiva, la Cassazione ribadisce che «in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento».

Si tratta di una sentenza rivoluzionaria infatti, il 50% delle multe comminate nelle città è impugnabile dinanzi ai Giudici di pace, ovviamente se non sono già scaduti 60 giorni. Anche laddove sono previste delle eccezioni, ossia zone a traffico limitato, aree pedonali e aree di particolare rilevanza urbanistica, i comuni dovranno dimostrare che ci si trova effettivamente dinanzi a zone di questo tipo.

 La sentenza della Cassazione assume un importante significato perché si fa carico dei diritti dei cittadini troppo spesso violati per "tutelare" le esigenze di "cassa" dei Comuni.

Sono nulle le multe per le auto che parcheggiano nelle strisce blu se vicino non vi sono parcheggi liberi (ovverosia con “strisce bianche”). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (S.U.  n. 116/2007) in una pronuncia, in cui respinge il ricorso del Comune di Quartu Sant'Elena (Sardegna) contro una sentenza del giudice di pace di Cagliari.

La Corte precisa, con la decisione, l'obbligo dei comuni di realizzare parcheggi liberi accanto alle aree a pagamento. Le sezioni unite civili della Cassazione, sottolineano che nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. Ad avviso delle sezioni unite al giudice di pace è inoltre consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all' istituzione di posteggi a pagamento.

Più precisamente la Corte ha chiarito che «qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta».

Un obbligo che, invece, non sussiste «per le zone definite ad area pedonale e ’zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall’art. 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico».

Detto questo, la Suprema Corte, venendo al caso in questione, rileva che legittimamente il Giudice di pace ha annullato le contravvenzioni inflitte all’automobilista dai vigili del comune perchè «solo l’ordinanza del 6 giugno del 1994 aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall’area riguardante le contestate violazioni».

Dunque, dice la Cassazione nel respingere il ricorso del comune di Quartu S.E., il giudice di merito «non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero».

In definitiva, la Cassazione ribadisce che «in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento».

Si tratta di una sentenza rivoluzionaria infatti, il 50% delle multe comminate nelle città è impugnabile dinanzi ai Giudici di pace, ovviamente se non sono già scaduti 60 giorni. Anche laddove sono previste delle eccezioni, ossia zone a traffico limitato, aree pedonali e aree di particolare rilevanza urbanistica, i comuni dovranno dimostrare che ci si trova effettivamente dinanzi a zone di questo tipo.

 La sentenza della Cassazione assume un importante significato perché si fa carico dei diritti dei cittadini troppo spesso violati per "tutelare" le esigenze di "cassa" dei Comuni.

 


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